Super Ammortamento 2016

FEBBRAIO 2016

APPROFITTA DEL SUPER AMMORTAMENTO INTRODOTTO CON LA LEGGE DI STABILITÀ PER L’ANNO 2016

Ai fini delle imposte sui redditi, il disegno di legge di Stabilità per il 2016 ha introdotto, per le imprese e gli esercenti arti e professioni, un ammortamento del 140 per cento sui beni materiali strumentali nuovi acquistati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016. L’agevolazione, benché ancora non definitivamente approvata, è già “operativa” perché riguarda gli acquisti effettuati a decorrere dal 15 ottobre 2015: è pertanto opportuno iniziare a fare qualche calcolo per verificare i reali vantaggi cui si va incontro.

Super ammortamento sui beni strumentali

La norma stabilisce che – ai fini delle imposte sui redditi – per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento (previste nel D.M. 31 dicembre 1988), il costo di acquisizione è maggiorato del 40%.

A differenza dei precedenti incentivi agli investimenti, che erano riservati alle imprese, la nuova maggiorazione delle quote di ammortamento riguarda anche gli acquisti di beni strumentali nuovi effettuati tra il 15 ottobre 2015 e il 31 dicembre 2016 dagli esercenti arti e professioni. I professionisti si differenziano dalle imprese in quanto nell’anno di acquisto del bene la quota di ammortamento non deve essere ridotta alla metà: ciò determinerà un periodo di ammortamento, e di rientro del bonus, più breve.

 

Il Super Ammortamento 2016 è una misura, che consentirà, alle aziende che acquistano un bene strumentale funzionale alla produzione e alla stessa attività d’impresa, tra cui Impianti di Betonaggio, Impianti per la Prefabbricazione, Mixer, Impianti di lavaggio autobetoniere, di ammortare il costo dello stesso del 140%.

 

La maggiorazione non si applica agli acquisti di beni materiali strumentali per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, agli acquisti di fabbricati e di costruzioni, nonché agli acquisti dei beni di cui lo specifico è contenuto nel disegno di legge in esame, in particolare a condutture, condotte, materiale rotabile e aerei.